Quando compriamo un prodotto in negozio o su un sito Internet abbiamo diritto alia garanzia su eventuali difetti. Le regole per farla valere, però, nascondono delle insidie che dobbiamo conoscere per non rischiare di perdere quanto ci è dovuto
Quando acquistiamo un prodotto, ci aspettiamo che ci venga dato esattamente quello per cui abbiamo pagato. In caso contrario, possiamo chiedere che l’oggetto, se non risponde a quanto promesso. venga sostituito. Detto cosi sembra molto facile, ma nella pratica possono sorgere mille problemi che complicano parecchio le cose.
Nonostante le leggi siano pensate per offrirci la massima protezione, infatti, ci sono regole, eccezioni e distinzioni che possono rappresentare un serto ostacolo per l’esercizio dei nostri diritti. Conoscere esattamente i regolamenti 6 l’unico modo per non cadere nelle piccole e grandi trappole che possiamo incontrare lungo la nostra strada.
Cosa dice la legge
Il diritto di garanzia in Italia è regolato dal Codice del Consumo. introdotto con un decreto legislativo nd 2005. La legge prevede la cosiddetta garanzia del venditore (detta anche garanzia legale) che ha una durata di 2 ann e ha come oggetto il concetto di conformità In pratica, il Codice del Consumo stabilisce che II venditore deve fornire al dente (cioè a noi) esattamente quello che ci ha promesso Nel caso «n cui questo non avvenga, il venditore è tenuto a rimborsate il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità. Perché è importante il riferimento alla conformità? perché si tratta di un termine molto specifico, diverso da quello di “oggetto difettoso” e che dobbiamo capire appieno. Se il venditore fosse responsabile solo per eventuali ‘difetti” del prodotto, infatti, la nostra protezione sarebbe inferiore e coprirebbe, per esempio, soltanto eventuali parti mal-funzionanti. Il concetto di conformità. invece, ci consente di ottenere una protezione più ampia, che comprende anche i casi in cui il prodotto non corrisponde a quanto promesso. Se. per esempio, acquistiamo uno smartphone che ci è stato assicurato essere compatibile con le schede di memoria SD e scopriamo che non è vero, abbiamo diritto a esercitare il diritto di garanzia. E questo non solo se la falsa promessa era chiaramente indicata (per esempio sulla confezione o nella pubblicità) ma anche nel caso in cui ci sia stato semplicemente detto al momento dell’acquisto. Certo, in quest’ultimo caso potremmo trovarci in difficoltà nel dimostrare come sono andate le cose. Ricordiamoci, però, che il vecchio motto secondo cui “il cliente ha sempre ragione* ha dei fondamenti molto pratici: difficilmente un venditore rischierà di andare incontro a una pubblicità negativa mettendosi a discutere su una questione del genere.
La garanzia del produttore
Uno degli equivoci che ha creato molti problemi ai consumatori negli anni scorsi è la convivenza tra la garanzia del venditore e la garanzia del produttore La seconda, che non è obbligatoria per legge ma è una normale pratica commerciale, ha caratteristiche completamente diverse dalla garanzia legale In primo luogo non ha una durata minima fissata per legge. Si tratta, infatti, di un servizio aggiuntivo offerto “spontaneamente” dal produttore e eh* può avere una durata inferiore (ma anche superiore) ai due anni. Normalmente. per lo meno nel settore dell’elettronica, i produttori la offrono per un anno. In secondo luogo questa garanzia può avere un contenuto diverso da quella legale. Molle aziende che producono dispositivi elet-tornici. per esempio, offrono nella garanzia anche anche un servizio di assistenza software che. di solito, noi è incluso. Il rischio, però, è che qualche furbastro cerchi di usare la garanzia del produttcre per sottrarsi ai suoi obblighi in qualità di venditore. Fino a qualche anno fa era una pratica comune che i venditori, di fronte a un prodotto difettoso (o meglio “non conforme”) provassero a scaricare tutto sul produttore, dicendo che durante il primo anno bisognava rivolgersi per forza a questo. Non è vero: la garanzia del produttore si aggiunge e non sostituisce la garanzia legale Sta a noi. quindi, scegliere a chi rivolgerci quando sono attive entrambe e non è detto che rivolgersi alluno o all’altro sia la stessa cosa.
La scolta migliore
Se è vero che l’assistenza specializzata che può offrirci il produttore è un elemento rassicurante, te modalità per accedervi non sono sempre le più pratiche. Nel caso di dispositivi molto diffusi, prodotti da grandi aziende, è probabile che sia la soluzione migliore. Tanto più che nella maggior parte dei casi i venditori e i produttori hanno accordi che permettono ai consumatori di rivolgersi per le riparazioni in garanzia direttamente ai centri di assistenza da cui ‘proviene l’oggetto*. Ci sono però degli elementi da considerare. Non tutti i produttori, per esempio, hanno uffici dedicati all’assistenza con personale che è in grado di parlare italiano. Un ostacolo, questo, che in molti casi può rendere la procedura molto più complicata. C’è poi il problema della consegna dell’oggetto. Alcuni offrono un servizio di assistenza a domicilio, ma nel caso dei dispositivi elettronici, in molti casi viene chiesto di inviare il prodotto nella confezione originale (che è sempre bene conservare) in un centro specifico. che può anche trovarsi all’estero. Se si tratta di un paese europeo, ricordiamoci che le spese di spedizione, per legge, sono sempre a carico del produttore. La scelta tra le due garanzie, in definitiva, dipende dalle nostre necessità e dal caso particolare. Teniamo presente, però, questo elemento fondamentale: la durata della garanzia. È sempre e comunque di almeno 24 mesi.
Tempi ed eccezioni
Per far valere il nostro diritto alla garanzia, dobbiamo presentare il prodotto non conforme al venditore entro due mesi dalla scoperta del difetto. Non prendiamo alla leggera questo termine, soprattutto quando abbiamo a che fare con uno smartphone, un computer o un tablet. I fatto che gli aggiornamenti e numerose operazioni siano registrate con tanto di data e ora. può rappresentare uno strumento formidabile nelle mani del venditore per scoprire se abbiamo aspettato troppo prima di far valere il nostro diritto. Altri limiti, come quelli tirati fuori da alcuni venditori che si rifiutano di offrire la garanzia per i telefonim dopo che si è superata una deteiminata soglia di chiamate, sono invece completamente campati per aria e non hanno nessuna validità Ovviamente n*n possiamo far valere il diritto alla garanzia se i difetto è stato provocato da noi. per esempio se l’oggetto ci è caduto o se lo abbiamo usato in maniera impropria Teniamo presente, però, che questa eccezione non può essere usata in maniera pretestuosa dal venditore per negarci i nostri diritti. Una sentenza della cassazione cfcl 2013. infatti. ha chiarito che il consumatore non deve dimostrare che il difetto fosse presente già al momento dell’acquisto. Se il venditore vuole rifiutarsi di sostituire o riparare gratuitamente il prodotto perché ritiene che il difetto sia stato provocato dall’acquirente, dovrà dimostrarlo.
Attenzione alle riparazioni “fai da te”
Può capitare che l’oggetto che abbiamo acquistato si rompa per colpa nostra, ad esempio perché ci è caduto. In questi casi, ovviamente, non siamo coperti dalla garanzia e dovremo pagare la riparazione. Se il prodotto è ancora in garanzia, però, dobbiamo muoverci con attenzione. Prima di tutto controlliamo a fondo le condizioni della nostra garanzia.
Molti produttori e venditori prevedono esplicitamente che una riparazione effettuata in un centro non autorizzato cancella la garanzia. La logica che sta dietro a questa regola è abbastanza ovvia: se qualcuno ha messo le mani sui componenti del dispositivo, è possibile che abbia provocato inavvertitamente un guasto.
Lo sblocco del sistema negli smartphone
Un caso piuttosto controverso è quello dello operazioni di sblocco del sistema operativo di smartphone e tablet. Molti produttori, infatti, prevedono esplicitamente che questo tipo di operazione (chiamata Jailbreaking per i dispositivi Apple e Rooting per quelli An-droid) rendono nulla la garanzia. Il discorso, a dir la verità, ha una sua logica. Lo sblocco permette infatti di utilizzare app e funzioni aggiuntive o. nel caso di Apple, di installare app da siti diversi dallo store ufficiale. Il ragionamento dei produttori è quindi il seguente: se usi lo smartphone in maniera diversa da quella prevista e con app che io non ho autorizzato, non garantisco il suo corretto funzionamento.
Sotto un profilo legale, però, questa clausola si scontra con la regola per cui la garanzia è esclusa solo se il difetto è stato provocato dal consumatore. Insomma: in teoria anche se il sistema operativo è stato sbloccato, questo fatto dovrebbe escludere la garanzia solo se ha effettivamente provocato (o contributo a provocare) il malfunzionamento o il difetto. Nel caso m cui ci trovassimo in una simile situazione, quindi, potremmo anche decidere di insistere per ottenere la riparazione o la sostituzione, minacciando di rivolgerci al Giudice di Pace nel caso in cui il venditore si rifiuti di prestarla. Considenamo. però, che nella pratica potrebbe essere molto difficile arrivare ad accertare la verità e. nel dubbio, il giudice potrebbe finire per dare ragione al venditore. A quel punto ci troveremmo al punto di partenza, dopo aver pure pagato le spese del processo. Insomma: prima di sbloccare il sistema operativo di un dispositivo che è ancora coperto da garanzia. 6 meglio pensarci due volte.
Comprare dagli operatori telefonici
Una situazione particolare è quella rappresentata da smartphone e tablet acquistati tramite le offerte degli operatori telefonici. L’anno scorso, infatti, alcuni consumatori si sono lamentati per essersi trovati davanti a una situazione piuttosto bizzarra: nelle condizioni di garanzia pubblicate sul sito, l’opetdloie telefonico sosteneva infatti di non essere tenuto a fornire la garanzia perché non era né venditore, né produttore, ma soltanto un ‘fornitore di servizio”. Se a prima vista può sembrare un pretesto assurdo, la vicenda ha raggiunto proporzioni tali da convincere Altroconsumo a denunciare l’operatore in questione (Tim) all’Antitrust. La vicenda si è conclusa nel giro di un paio di mesi, quando Tim si è resa conto che le sue condizioni di vendita contrastavano con le norme di legge e ha modificato la sua politica in merito ai tablet venduti in abbinata al suo abbonamento.
Una conferma che. anche quando acquistiamo un dispositivo attraverso offerte speciali legate a un servizio di telefonia, il diritto alla garanzia non viene nai meno, neppure se il rapporto non è chiaro come succede in altre occasioni.
Vendite tra privati e tra le aziende
Quando la vendica avviene tra privati le cose cambiano. Questo perché si presuppone che la vendita tra privati riguardi oggetti usati, che quindi a rigor d logica non possono avere le stesse caratteristiche di quelli nuovi.
La durata della garanzia, in questo caso è ridotta a 1 anno e il termine per comunicare l’esistenza del difetto è di 8 giorni dalla sua scoperta. Il difetto, inoltre, è ritenuto tale solo se è “occulto*, cioè non era chiaramente rilevabile cl momento dell’acquisto, e se incide pesantemente sull’utilizzabilità o sul valore dell’oggetto. La garanzia tra privati non dà diritto alla riparazione o sostituzione, ma solo al rimborso.
Nel caso in cui il difetto sia invece lieve, venditore e acquirente possono accordarsi per un semplice sconto sul prezzo. Attenzione! La riduzione del periodo di garanzia a 1 anno è prevista anche nel caso in cui l’acquirente sia un’azienda o sia titolare di una partita IVA e acquisti il bene nell’ambito della sua attività lavorativa.