La tredicesima e la quattordicesima sono due mensilità aggiuntive che vengono erogate a determinati lavoratori in specifici periodi dell’anno. La tredicesima, conosciuta anche come “gratifica natalizia”, viene pagata ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, con contratto a termine o a tempo indeterminato. Tuttavia, i lavoratori parasubordinati non ne hanno diritto, a meno che il contratto non preveda diversamente.
Per calcolare l’importo della tredicesima, è necessario effettuare un semplice calcolo matematico. Bisogna moltiplicare lo stipendio lordo mensile per i mesi lavorati durante l’anno e dividere il risultato per 12, che rappresenta i mesi in un anno. Ad esempio, se un lavoratore è stato assunto ad aprile con uno stipendio lordo mensile di 1.500 euro, per calcolare la tredicesima dovrà effettuare l’operazione seguente: 1.500 x 9 / 12 = 1.125 euro.
Quanto alla quattordicesima mensilità, questa dipende dai singoli contratti collettivi di riferimento e non è erogata a tutti i lavoratori. Di solito, il pagamento avviene durante l’estate, tra giugno e luglio. Anche per il calcolo della quattordicesima si prende in considerazione lo stipendio medio dei 12 mesi precedenti, eseguendo la stessa operazione utilizzata per determinare l’importo della tredicesima.
A differenza della tredicesima, la quattordicesima è regolamentata dai contratti collettivi nazionali, che stabiliscono quali voci della busta paga devono essere considerate e quali escluse ai fini del calcolo.
Entrambe le mensilità aggiuntive vengono versate dal datore di lavoro entro i termini stabiliti dalla legge e dai contratti. La tredicesima, che normalmente viene pagata a dicembre di ogni anno, può anche essere richiesta mensilmente dagli interessati attraverso l’accredito in busta paga.
La quattordicesima mensilità può essere pagata in un’unica soluzione durante l’estate o distribuita nell’arco dell’anno tramite l’inserimento nel salario mensile, qualora il contratto collettivo lo consenta.
È importante sottolineare che anche la tredicesima e la quattordicesima sono soggette a prescrizione, vale a dire che l’eventuale richiesta di pagamento delle mensilità aggiuntive deve avvenire entro tre anni dalla data in cui sarebbero state dovute, come stabilito dall’articolo 2956, n.1, del Codice Civile. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19649 dell’11 luglio 2023, ha confermato che queste mensilità sono retribuzioni riconosciute per periodi superiori al mese e si prescrivono quindi in tre anni, a differenza del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), che si prescrive in cinque anni.
Attenzione alla tredicesima e quattordicesima: si perdono se si supera una certa data
La tredicesima e la quattordicesima sono delle mensilità aggiuntive pagate a certi lavoratori in specifici periodi dell’anno. La tredicesima viene pagata a dicembre ed è chiamata anche “gratifica natalizia”. Spetta ai lavoratori dipendenti con contratto a termine o a tempo indeterminato, mentre i lavoratori parasubordinati non ne hanno diritto. Per calcolare l’importo della tredicesima, si moltiplica lo stipendio lordo mensile per i mesi lavorati durante l’anno e si divide per 12.
La quattordicesima, invece, dipende dai contratti collettivi e non è disponibile per tutti i lavoratori. Di solito viene pagata in estate, tra giugno e luglio, e il calcolo viene effettuato prendendo in considerazione lo stipendio medio dei 12 mesi precedenti.
La tredicesima e la quattordicesima vengono pagate dal datore di lavoro entro i termini stabiliti dalla legge e dai contratti. La tredicesima può anche essere richiesta mensilmente tramite accredito in busta paga.
Entrambe le mensilità sono soggette a prescrizione e si prescrivono in 3 anni secondo il Codice Civile. La Corte di Cassazione ha confermato che si tratta di retribuzioni riconosciute per periodi superiori al mese, a differenza del TFR che si prescrive in 5 anni.