La legge permette di subaffittare un appartamento o una singola stanza? La risposta vi sorprenderà. Vivere in una casa in affitto comporta spese aggiuntive e trovare i soldi per pagare l’affitto mensile può essere difficile, soprattutto in tempi di crisi. Una buona soluzione potrebbe essere quella di subaffittare il proprio appartamento o anche solo una singola stanza, ad esempio ad uno studente fuori sede. Ma cosa dice la normativa italiana al riguardo? È possibile cedere in sublocazione totale o parziale un immobile già oggetto di un contratto di affitto? Scopriamo quali sono le regole stabilite dal codice civile.
Secondo l’articolo 1594 del codice civile, la sublocazione o subaffitto è consentita, a meno che nel contratto di locazione non si stabilisca diversamente. Prima di procedere con il subaffitto, quindi, l’inquilino deve verificare se nel contratto di affitto vi sia una clausola di divieto. In caso contrario, si può legalmente cedere l’intero immobile o una stanza in subaffitto a un terzo soggetto.
Tuttavia, se l’inquilino sottoscrive un contratto di sublocazione nonostante un’esplicita proibizione nel contratto di affitto, il proprietario ha il diritto di adire il giudice per richiedere la risoluzione del contratto di locazione. Con una sentenza, il giudice può dichiarare l’estinzione anticipata del rapporto tra proprietario e inquilino e ordinare a quest’ultimo di liberare l’immobile. Di conseguenza, anche il contratto di subaffitto diventa nullo ed inefficace.
Quali sono i poteri del proprietario e gli obblighi del subaffittuario? Secondo l’articolo 1595 del codice civile, se non vi è un divieto esplicito di subaffitto, il proprietario ha il diritto di richiedere direttamente al subaffittuario il pagamento del canone di subaffitto, nel caso in cui quest’ultimo non adempia verso l’affittuario. Inoltre, il proprietario può rivolgersi all’affittuario per richiedere le riparazioni necessarie per garantire un’utilizzazione adeguata dell’immobile.
È importante sottolineare che il contratto di locazione deve essere stipulato per iscritto per essere valido. In caso contrario, sarà nullo e la nullità coinvolgerà anche il contratto di subaffitto eventualmente firmato con un terzo soggetto.
Subaffitto di una stanza: puoi guadagnare tanto ma vediamo se e quando è legale
La legge consente di subaffittare un appartamento o una singola stanza in Italia. Questa soluzione può essere vantaggiosa per affittuari che hanno difficoltà a pagare l’affitto mensile. Tuttavia, prima di procedere con il subaffitto, l’affittuario deve verificare se ci sono specifiche clausole nel contratto di locazione che lo vietano. Se non ci sono divieti, l’affittuario può legalmente subaffittare l’intero immobile o una stanza a un terzo soggetto. Se l’affittuario subaffitta nonostante un divieto espresso nel contratto, il proprietario ha il diritto di adire il giudice per chiedere la risoluzione del contratto di locazione. Il giudice può quindi ordinare all’affittuario di lasciare l’immobile e il contratto di subaffitto diventa nullo. In caso di subaffitto consentito, il proprietario può richiedere il pagamento del canone direttamente al subaffittuario se quest’ultimo non paga all’affittuario. Il proprietario può anche chiedere all’affittuario di effettuare le riparazioni necessarie per l’immobile. È importante che il contratto di locazione e, se presente, il contratto di subaffitto, siano stipulati per iscritto altrimenti sono nulli.