L’affittuario deve pagare le spese condominiali. Ma cosa succede se non le paga? E il proprietario, può subire delle conseguenze? Secondo l’articolo 1123 del codice civile, tutti i condomini sono obbligati a pagare le spese condominiali in base al valore del proprio immobile. L’amministratore del condominio ha il potere di intraprendere azioni legali contro i proprietari morosi. Può richiedere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (cioè da pagare immediatamente dopo la notifica) e il pignoramento dei beni mobili, immobili o presso terzi, come stipendi, pensioni o canoni.
Questa normativa si applica anche nel caso in cui l’immobile sia affittato. Il proprietario è sempre responsabile per il pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie. Nella maggior parte dei casi, il contratto di locazione prevede che sia l’affittuario a pagare le spese condominiali, ma se egli non adempie, il proprietario dovrà provvedere.
Tuttavia, l’amministratore non può agire legalmente nei confronti dell’affittuario per il pagamento delle spese condominiali, ma solo nei confronti del proprietario. Questo principio è stato confermato dalla sentenza n. 10719/1993 della Corte di Cassazione. Sarà poi il proprietario a rivalersi sul conduttore moroso, ad esempio, chiedendo lo sfratto.
La legge consente lo sfratto del conduttore in caso di morosità se sono in ritardo nel pagamento di almeno 2 mensilità e il pagamento non è effettuato entro 60 giorni dalla richiesta del proprietario.
Ma chi è responsabile e cosa rischia in caso di mancato pagamento delle spese condominiali? Secondo la normativa vigente, se il proprietario ha inserito nel contratto di affitto una clausola che prevede il pagamento delle spese condominiali da parte del conduttore, non è esonerato nel caso di inadempimento di quest’ultimo. Sarà sempre il proprietario a dover pagare in caso di inadempienza del conduttore. La responsabilità diretta del conduttore non può essere stabilita neanche con una modifica del regolamento condominiale approvata all’unanimità.
Il mancato pagamento delle spese condominiali può comportare l’applicazione di sanzioni. Il proprietario può essere sottoposto ad azioni di riscossione legale e può essere obbligato al pagamento di eventuali interessi. Tuttavia, i giudici stabiliscono che non possono essere inflitte sanzioni previste dal regolamento condominiale nel caso in cui sia stato violato lo stesso regolamento.
Ma si prescrivono le spese condominiali? Sì, anche le spese condominiali possono essere soggette a prescrizione. Le quote ordinarie si prescrivono dopo 5 anni, mentre le quote straordinarie, cioè quelle da versare una tantum, si prescrivono dopo 10 anni. Tuttavia, questi termini sono validi solo nel caso in cui l’amministratore intraprenda un’azione legale contro il proprietario. Il diritto di rivalsa del proprietario nei confronti del conduttore moroso si prescrive invece in 2 anni.
Se l’inquilino non paga le spese condominiali, cosa succede e chi dovrà accollarsi la spesa?
Secondo l’articolo 1123 del codice civile, tutti i condomini sono tenuti a pagare le spese condominiali in base al valore del proprio immobile. L’amministratore di condominio ha il potere di agire legalmente contro i proprietari inadempienti, facendo richiesta di un decreto ingiuntivo e il pignoramento dei beni. Anche nel caso di un immobile in affitto, il proprietario è sempre obbligato a pagare le spese condominiali, anche se in molti contratti di locazione è previsto che sia l’affittuario a pagare il condominio. L’amministratore, tuttavia, non può agire direttamente nei confronti dell’affittuario, ma solo nei confronti del proprietario. In caso di morosità del conduttore, il proprietario può richiedere lo sfratto. Se il proprietario ha inserito nel contratto una clausola che impone al conduttore di pagare le spese condominiali, non è esonerato dalla responsabilità nel caso di inadempimento del conduttore. In caso di mancato pagamento delle spese condominiali, il proprietario può ricevere azioni di riscossione legale e può essere obbligato a pagare interessi. Le spese condominiali si prescrivono dopo 5 anni per le quote ordinarie e dopo 10 anni per le quote straordinarie. Tuttavia, questi termini sono validi solo nel caso di azione legale dell’amministratore contro il proprietario, mentre il diritto di rivalsa del proprietario contro il conduttore moroso si prescrive in 2 anni.