Sogno di ottenere l’invalidità? Scopri la nuova norma che potrebbe cambiarti la vita!

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Quando un invalido civile riceve un esito sfavorevole durante la visita di revisione, ha la possibilità di presentare nuovamente la domanda d’invalidità per poter recuperare la prestazione. Solitamente si ricorre al giudice per far valere il requisito sanitario e ottenere il ripristino del beneficio, ma è importante sapere che è anche possibile presentare una nuova domanda amministrativa.

Ma in quali casi è possibile ripresentare la domanda sospesa o annullata? E a chi ci si deve rivolgere per inoltrare la nuova domanda? Dal 2010, le domande per il riconoscimento di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità devono essere presentate all’INPS anziché all’ASL.

Il processo di presentazione della domanda d’invalidità civile si divide in una fase sanitaria e una fase amministrativa. Nella prima fase, viene valutato il grado di invalidità civile, mentre nella fase successiva si verifica il rispetto dei requisiti amministrativi per ottenere i benefici riservati ai cittadini invalidi.

Durante la fase sanitaria, viene rilasciato un certificato medico introduttivo redatto dal medico curante, il quale attesta le infermità invalidanti. Questo certificato deve essere trasmesso all’INPS entro 90 giorni e se la domanda non viene completata e inoltrata entro questo periodo, la richiesta verrà bloccata.

Ma cosa succede se l’interessato desidera presentare una nuova domanda per l’invalidità civile in questo caso? Secondo la legge del 2009, non è possibile presentare una nuova domanda se la procedura della prima domanda è ancora in corso, tranne per le eccezioni relative alle domande di aggravamento previste dalla legge numero 80 del 2006.

In pratica, solo alla conclusione della procedura della prima domanda o al termine del ricorso giudiziario l’interessato potrà presentare una nuova domanda per l’invalidità civile. Se, invece, entro 90 giorni, l’interessato invia la domanda all’INPS, verrà convocato presso la ASL del Comune di residenza per una visita di controllo.

La visita di controllo di solito avviene entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, mentre nei casi di patologia oncologica i giorni di attesa si riducono a 15.

È importante sottolineare che se l’interessato non si presenta alla visita di controllo per due volte consecutive senza fornire una giustificazione valida, l’INPS annullerà la domanda per l’invalidità civile. In seguito a questa situazione, l’interessato potrà presentare una nuova domanda ripartendo dalla prima fase. Dopo aver ottenuto il certificato introduttivo, sarà necessario inviarlo nuovamente all’INPS per la convocazione alla visita medica.

Puoi ripresentare la domanda d’invalidità: ecco la norma che ti cambia la vita

Il testo spiega che in caso di revisione, scadenza o revoca della richiesta o della prestazione, gli invalidi hanno la possibilità di ripresentare la domanda d’invalidità. Di solito, se i risultati della visita di revisione sono sfavorevoli, si può fare ricorso al giudice per richiedere la permanenza dei requisiti sanitari e il ripristino del beneficio. Tuttavia, è anche possibile presentare una nuova domanda amministrativa. Le domande per il riconoscimento di invalidità civile non vanno più presentate all’ASL, ma all’INPS. La presentazione della domanda d’invalidità civile segue un iter che si divide in una fase sanitaria e una fase amministrativa. Nella fase sanitaria viene rilasciato un certificato medico introduttivo che attesta le infermità invalidanti. Questo certificato va trasmesso all’INPS entro 90 giorni, altrimenti la richiesta si bloccherà. Non è possibile presentare una nuova domanda se la procedura della prima domanda è ancora in corso, tranne nel caso di domande di aggravamento previste da una specifica legge. Una nuova domanda può essere presentata solo quando la procedura della prima domanda sarà terminata o al termine del ricorso giudiziario. Se entro 90 giorni viene inviata la domanda per l’invalidità civile, si verrà convocati presso la ASL per una visita di controllo. Se l’interessato non si presenta alla visita di controllo, l’INPS fa decadere la domanda e si può presentarne una nuova ripartendo da zero.