Scopri se hai diritto all’incremento dell’assegno di incollocabilità a 290 euro dal prossimo luglio: non perdere questa opportunità!

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L’assegno di incollocabilità, il cui importo è stato recentemente stabilito dal decreto del Ministero del Lavoro, riguarda tutte le vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali a partire dal 1° luglio 2023. A seguito della pubblicazione del decreto 84/2023, l’Inail ha emesso la circolare 34/2023, che fornisce i dettagli sull’importo mensile dell’assegno.

L’assegno spetta ai titolari di rendita Inail che hanno un’età inferiore a 65 anni e che, a causa dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale, non sono più in grado di svolgere la propria attività lavorativa abituale e non beneficiano dell’assunzione obbligatoria.

A partire dal 1° luglio, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità erogato dall’Inail è aumentato a 290,11 euro rispetto ai precedenti 268,37 euro. Possono beneficiare di tale assegno i titolari di rendita Inail con un’età inferiore a 65 anni che hanno subito un infortunio che impedisce loro di lavorare.

Per poter ricevere il sostegno economico, i lavoratori devono avere un grado di inabilità non inferiore al 34%, secondo le tabelle allegate al Testo Unico per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006. In alternativa, devono avere un grado di menomazione dell’integrità psicofisica o danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle del d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni o le malattie professionali denunciate a partire dal 1° gennaio 2007.

L’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita Inail e viene rivalutato annualmente il primo luglio, in base alla variazione dell’inflazione registrata nell’anno precedente. Considerando l’8,1% di variazione dell’indice Istat tra il 2021 e il 2022, l’Inail ha stabilito un importo mensile di 290,11 euro per l’assegno.

Tuttavia, è importante distinguere l’assegno di incollocabilità dal trattamento riconosciuto agli invalidi di guerra o di servizio secondo l’articolo 20 del DPR 915/1978 e l’articolo 104 del DPR 1092/1973. Questi regolamenti si applicano agli invalidi di guerra o per cause di servizio con un’età inferiore a 65 anni, titolari di pensione di guerra, pensione privilegiata o assegno rinnovabile per infermità classificabili dalla seconda all’ottava categoria.

Se si soddisfano i requisiti menzionati, è possibile richiedere l’assegno di incollocabilità, il cui importo è stato aumentato. Certamente rappresenta un aiuto significativo per coloro che ne hanno bisogno.

L’assegno di incollocabilità aumenta a 290 euro già da luglio: controlla se ti spetta

Il testo riporta che è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro che stabilisce l’importo dell’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL a favore delle vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali a partire dal 1° luglio 2023. L’assegno spetta ai titolari di rendita INAIL con un’età inferiore ai 65 anni che non possono più svolgere la propria attività lavorativa a causa dell’infortunio o della malattia e non beneficiano dell’assunzione obbligatoria. A partire dal 1° luglio, l’importo mensile dell’assegno sale a 290,11 euro, rispetto ai 268,37 euro precedenti. Per beneficiare di questa prestazione economica, i lavoratori devono avere un grado di inabilità superiore al 34% o un grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuti dall’INAIL. L’importo dell’assegno viene rivalutato annualmente in base all’inflazione. L’assegno di incollocabilità non deve essere confuso con il trattamento riconosciuto agli invalidi di guerra o per causa di servizio. Coloro che possiedono i requisiti possono richiedere l’assegno di incollocabilità con il relativo aumento dell’importo per un determinato periodo di tempo.