Per disdire un contratto già sottoscritto è necessario seguire una procedura precisa e non sempre è possibile farlo. Vediamo quando è possibile e quando no.
Esamineremo le diverse situazioni in cui è possibile annullare, revocare o disdire un impegno preso con una controparte e firmato con la propria firma.
Il contratto ha valore di legge tra le parti, il che significa che una volta firmato, entrambe le parti devono rispettare gli obblighi stabiliti. A prima vista sembrerebbe impossibile recedere da un contratto già sottoscritto. Tuttavia, esistono alcune condizioni che permettono di evitare l’adempimento degli obblighi presi.
Innanzitutto, è importante sapere che nessun vincolo contrattuale ha una durata eterna, nemmeno se nel documento manca una data di scadenza. Di conseguenza, è possibile sciogliere legalmente un contratto senza subire gravi conseguenze se si decide di non rispettare gli obblighi. Le penalità, infatti, non vengono sempre applicate. Vediamo quando una delle parti può richiedere la revoca o l’annullamento del contratto.
Vediamo alcune opzioni per recedere da un contratto già firmato. Prima di procedere con la risoluzione del contratto, è necessario comunicare all’altra parte le proprie intenzioni.
Iniziamo con la recessione per mutuo dissenso. Se entrambe le parti sono d’accordo nel risolvere il contratto, è possibile stipulare un nuovo contratto con contenuti diversi. Tuttavia, è importante rispettare la forma dei vincoli. Se il contratto richiede la forma scritta, non è possibile scioglierlo oralmente, nemmeno con il consenso delle parti.
Passiamo allo scioglimento per impossibilità della condizione. In questo caso, la risoluzione del contratto è automatica quando si verifica un evento incerto e futuro. Può trattarsi di una condizione sospensiva (ad esempio, l’acquisto di una casa a Milano solo se si ottiene un trasferimento entro sei mesi) o risolutiva (il contratto di compravendita si risolverà in caso di trasferimento entro due anni). Tuttavia, ci sono anche condizioni indipendenti dalla volontà delle parti, come un cataclisma o una guerra, che rientrano in questa categoria. Per evitare problemi, è consigliabile inserire nel contratto le condizioni secondo cui il contratto viene considerato risolto.
Un’altra possibilità è la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta degli accordi presi (articolo 1463 del Codice Civile). Se si verifica un’inadempienza che provoca danni al creditore, quest’ultimo può chiedere il risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto se l’impossibilità della prestazione dipende dalla volontà del debitore. Tuttavia, l’impotenza finanziaria di una delle parti non rientra nell’ambito dell’impossibilità.
Citiamo ora il contratto concluso in stato di pericolo o bisogno. Lo scioglimento del contratto sarà possibile se una delle parti si trova in grave pericolo o in stato di bisogno e ciò la porta ad accettare di dare più del doppio del valore della prestazione (purché questa circostanza sia nota all’altra parte).
L’interruzione tramite recesso e disdetta, invece, si applica ai contratti a esecuzione continuativa e prolungata nel tempo. È possibile recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione, rispettando i termini stabiliti nell’accordo.
Infine, c’è il diritto di recesso o ripensamento, che si applica solo per 14 giorni dalla data di stipula e solo alle vendite a distanza.
In conclusione, recedere da un contratto già sottoscritto richiede attenzione e il rispetto delle procedure corrette. Tuttavia, esistono diverse possibilità in base alle circostanze specifiche del contratto.
Recedere da un contratto già firmato: quando si può e quando no | Se non lo sai ti fregano
Il testo spiega che per recedere da un contratto già firmato è necessario seguire una specifica procedura e non sempre è possibile farlo. Vengono esaminati i casi di annullamento, disdetta o revoca di un impegno preso con una controparte e sottoscritto con la firma. Viene sottolineato che un contratto ha forza di legge tra le parti e che sembra impossibile recedere da un contratto già firmato, ma esistono alcune condizioni che permettono di farlo. Si elencano diverse opzioni per sciogliere un contratto, come la recessione per mutuo dissenso, lo scioglimento per impossibilità della condizione, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta degli accordi presi, il contratto concluso in stato di pericolo o di bisogno, l’interruzione con recesso e disdetta, e il diritto di recesso o ripensamento.