L’indennità di accompagnamento è una prestazione che viene erogata agli individui tutelati dalla legge 104. Tuttavia, coloro che rientrano nell’articolo 3 comma 1 di questa legge possono beneficiarne?
Le persone con disabilità riconosciute ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della legge 104/1992 sono individui che presentano una condizione di handicap senza particolare gravità. Questa condizione dà diritto a diverse prestazioni e benefici, ma non è sufficiente per ottenere tutti gli aiuti e le prestazioni fornite dall’INPS.
Per poter accedere all’indennità di accompagnamento dell’INPS, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali. Quindi, rimane da capire se è possibile ottenere questa prestazione in base all’articolo 3 comma 1 della legge 104. È sufficiente il solo comma 1 per presentare domanda e ricevere un’indennità di circa 537 euro?
La legge 104/1992 riconosce una serie di agevolazioni alle persone con disabilità. Queste agevolazioni variano in base al grado di gravità della situazione. In generale, il comma 3 dell’articolo 3 si applica alle situazioni di disabilità grave, mentre il comma 1 è valido per i casi in cui non è riconosciuta la situazione di gravità.
Nel caso del riconoscimento del comma 1, ci sono diversi benefici. Per esempio, è possibile rifiutare il lavoro notturno e sono previste agevolazioni fiscali per l’acquisto di mezzi di trasporto. Queste agevolazioni includono una detrazione IRPEF del 19% sul costo di acquisto di autovetture nuove o usate, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, e l’applicazione di un’IVA ridotta al 4% sul costo di acquisto.
Inoltre, sia il disabile che il familiare a carico possono dedurre dal reddito complessivo le spese mediche e di assistenza specifica. Tuttavia, non ci sono altre agevolazioni disponibili, come permessi speciali o ulteriori indennità.
Quindi, è possibile ottenere l’indennità di accompagnamento in base all’articolo 3 comma 1 e alla Legge 104? La risposta è no. L’articolo 3 comma 1 fa riferimento a una condizione di handicap non grave, quindi non si ha diritto all’indennità di accompagnamento. Per poter beneficiare di questa prestazione, secondo la normativa attuale, è necessaria una condizione di non autosufficienza, ossia una disabilità grave, che viene riconosciuta con il comma 3 dell’articolo 3 della Legge 104, e non con il comma 1.
Pertanto, il riconoscimento del comma 1 indica che l’invalidità non è grave e che la persona ha un grado di autonomia sufficiente per camminare o svolgere le attività quotidiane senza bisogno di assistenza. Anche gli individui con una disabilità al 100% che sono titolari della Legge 104 ma non soddisfano la condizione di non autosufficienza non possono ottenere l’indennità di accompagnamento, come specificato dall’INPS e dalla normativa vigente.
Si può ottenere l’indennità di accompagnamento con l’art 3 comma 1? La risposta non lascia dubbi
Il testo discute dell’indennità di accompagnamento per le persone con handicap che sono riconosciute ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della Legge 104/1992. Questa condizione di handicap non grave non dà diritto all’indennità di accompagnamento, che invece spetta alle persone con disabilità grave riconosciute ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della stessa legge. Il comma 1 prevede altri benefici, come il rifiuto del lavoro notturno e agevolazioni fiscali sull’acquisto di mezzi di trasporto. Tuttavia, non sono previsti permessi speciali o indennità. Quindi, per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessaria la condizione di non autosufficienza e quindi una disabilità grave, non riconoscibile attraverso il comma 1.