Scopri come evitare una cartella di pagamento ingiusta: controlla prima di pagare!

0

La notifica della cartella di pagamento tramite PEC solleva diverse questioni sia sostanziali che formali riguardo alla ricezione dell’atto. Ricevere una cartella di pagamento via email presenta problemi diversi rispetto alla notifica effettuata da un soggetto abilitato di persona o tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Prima di effettuare il pagamento, è importante verificare la presenza di eventuali elementi rilevanti per presentare ricorso, in particolare per vizi di notifica.

Secondo l’articolo 26, secondo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la notifica può essere eseguita tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Tuttavia, per soggetti diversi da quelli indicati nell’indirizzo risultante dalla richiesta, a partire dal 6 luglio 2023 è stato istituito l’indice nazionale dei domicili digitali, dove è possibile registrare il proprio domicilio digitale per ricevere la notifica tramite PEC.

La cartella di pagamento può essere notificata in diverse modalità procedurali, tra cui tramite ufficiale giudiziario, raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. È importante prestare attenzione anche ai tempi di notifica. La regola generale è che la notifica non può essere effettuata prima delle 7 del mattino e dopo le 21, mentre la notificazione tramite PEC può avvenire senza limiti orari. L’atto si considera perfezionato per il mittente nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna. Se la ricevuta di avvenuta consegna viene generata tra le 21 e le 7 del mattino successivo, la notifica si considera perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Ad esempio, se la cartella di pagamento viene consegnata al gestore il 31 dicembre 2021, ma viene resa disponibile nella casella PEC del destinatario il 2 gennaio 2022, l’atto si considera notificato per il mittente il 31 dicembre 2021 e per il destinatario il 2 gennaio 2022, e il termine per l’impugnazione decorre da questa data. La data di lettura del messaggio non è rilevante: la notifica si considera perfezionata quando il messaggio è presente nell’indirizzo.

La notifica della cartella di pagamento tramite PEC può avvenire inviando il messaggio come allegato o tramite l’invio di una copia per immagini su supporto informatico. Per quanto riguarda la firma digitale, l’articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 stabilisce che questa deve essere riferita a un singolo soggetto e al documento o all’insieme di documenti a cui è apposta e associata. Il certificato qualificato utilizzato deve essere valido e devono essere rilevati gli elementi identificativi del titolare della firma digitale e del certificatore. L’apposizione della firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi.

La cartella di pagamento che arriva tramite pec può essere impugnata, non pagarla subito: controlla prima

La notifica tramite PEC della cartella di pagamento presenta problematiche sia sostanziali che formali. Prima di effettuare il pagamento, è importante verificare eventuali elementi rilevanti per presentare un ricorso, soprattutto per vizi di notifica. Secondo l’articolo 26 del DPR 29.9.1973 n.602, la notifica può essere effettuata tramite PEC all’indirizzo del destinatario registrato nell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Tuttavia, a partire dal 6.7.2023, l’indice nazionale dei domicili digitali è stata istituito per registrare il proprio domicilio digitale, al quale avviene la trasmissione dell’INI-PEC. La cartella di pagamento può essere notificata tramite diverse modalità (ufficiale giudiziario, raccomandata con avviso di ricevimento o PEC) e la notifica a mezzo PEC non ha orari limiti. Si considera notificata per il mittente nel momento in cui è generata la ricevuta di consegna, mentre per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo. La data di consegna al gestore non è rilevante, ma conta la data in cui l’atto è reso disponibile nella casella PEC del destinatario. La firma digitale sostituisce l’apposizione di sigilli, timbri e marchi.