La pensione di reversibilità: un diritto anche per gli ex-coniugi? Scopri la sorprendente verità

0

Molte persone si chiedono se anche l’ex moglie o l’ex marito abbiano diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso del coniuge con il quale erano sposati. Vediamo quindi cosa dice la legge in merito.

La pensione di reversibilità si riferisce all’erogazione mensile che spetta ai familiari di un pensionato deceduto. Di solito, questa prestazione previdenziale viene concessa prima di tutto al coniuge o ai figli del defunto parente. Ci sono alcuni requisiti sia per l’accesso alla pensione sia per la percentuale del trattamento ricevuto dal pensionato che verrà corrisposto ai suoi parenti più stretti.

Ma una domanda che molti si pongono è se anche l’ex coniuge possa avere diritto alla reversibilità. In altre parole, se lo scioglimento del vincolo matrimoniale abbia delle conseguenze sulla possibilità di ricevere tale erogazione. Vediamo quindi cosa prevede la legge in merito.

Innanzitutto, è necessario distinguere la situazione in base a se il trattamento pensionistico del defunto sia iniziato prima o dopo la fine del matrimonio. Nel secondo caso, si dovrebbe considerare una pensione indiretta. Lo scioglimento del matrimonio, inoltre, non interrompe immediatamente il diritto alla reversibilità dell’ex coniuge e ci sono diverse situazioni in cui l’ex marito o l’ex moglie ne continuano ad avere diritto, anche nella caso di unioni civili terminate.

Se l’ex coniuge era titolare dell’assegno di divorzio, non ha contratto nuove nozze e l’inizio del trattamento pensionistico percepito dal defunto è precedente alla data del divorzio, la pensione di reversibilità verrà corrisposta all’ex coniuge, nonostante non abbia diritti ereditari. In sostanza, l’ex coniuge separato conserva gli stessi diritti del periodo in cui era sposato con la persona deceduta.

Il diritto alla pensione di reversibilità rimane quindi immutato anche dopo la separazione, ma cosa succede invece in caso di divorzio? La situazione e i requisiti cambiano. La giurisprudenza ricorda che la reversibilità concessa al percettore dell’assegno di divorzio mira a “soddisfare l’obbligo di solidarietà”.

Quindi, la reversibilità sarà corrisposta solo nel caso in cui l’ex coniuge riceva un assegno divorzile periodico e non una tantum, poiché nel secondo caso si presuppone che siano stati soddisfatti gli obblighi del defunto. In caso di nuove nozze, tuttavia, si perderà il diritto alla reversibilità. Se invece è il pensionato divorziato a contrarre nuove nozze prima del decesso, l’ex coniuge precedente non sarà escluso dal diritto a ricevere la reversibilità, ma anche il nuovo sposo sarà incluso.

La pensione sarà quindi divisa tra vedova/o ed ex moglie/marito, ma la percentuale spettante terrà conto di vari criteri, tra cui la durata del matrimonio, la durata delle convivenze prematrimoniali, l’entità dell’assegno divorzile e le condizioni economiche di chi beneficerà della reversibilità.

Pensione di reversibilità: spetta anche agli ex? La risposta non è per nulla scontata

Il testo riguarda il diritto alla pensione di reversibilità per l’ex moglie o ex marito nel caso di decesso del coniuge. Si spiega che la pensione di reversibilità è un pagamento mensile destinato ai familiari di un pensionato deceduto e di solito spetta al coniuge o ai figli. Tuttavia, si pone la domanda se anche l’ex coniuge possa avere diritto alla reversibilità. La legge prevede che se il matrimonio si è concluso con il divorzio e l’ex coniuge era titolare dell’assegno di divorzio, non ha contratto nuove nozze e l’inizio della pensione del coniuge deceduto è precedente alla data del divorzio, l’ex coniuge avrà diritto alla reversibilità. Tuttavia, se si contraggono nuove nozze dopo il divorzio, si perderà il diritto alla reversibilità. Se invece è il pensionato divorziato a contrarre nuove nozze prima del decesso, sia l’ex coniuge precedente che il nuovo coniuge avranno diritto alla reversibilità ma la pensione sarà divisa considerando vari criteri come la durata del matrimonio, le convivenze prematrimoniali, l’importo dell’assegno di divorzio e le condizioni economiche dei beneficiari.