Nel modello annuale del 730 relativo alle detrazioni fiscali, è possibile includere anche voci relative al mutuo. Tuttavia, molti pensano che ciò si applichi solo alla prima casa, ma in realtà non è così. Nel modello 730, la sezione dedicata alla prima casa è indicata come rigo E7, mentre per gli altri casi di mutuo è indicata in modo diverso. Ma qual è l’errore che dobbiamo assolutamente evitare se non vogliamo rischiare di perdere il rimborso sul mutuo? Vediamo la procedura.
La nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità corrette per compilare il modello 730, spiegando anche quali documenti vanno conservati.
L’errore da non commettere se si desidera ottenere il rimborso sul mutuo nel 730 è non compilare correttamente i campi relativi alla detrazione. La detrazione sul mutuo non riguarda solo la prima casa, ma si applica anche in altri casi, come i mutui ipotecari stipulati prima del 1993, i mutui contratti nel 1997 con interventi di manutenzione e restauro su tutti gli edifici, i mutui ipotecari a partire dal 1998 e i prestiti e mutui agrari di ogni tipo. La detrazione del 19% si applica fino a un importo massimo di 4000 euro su interessi passivi e oneri accessori, indipendentemente dalla data di scadenza. La circolare fornisce inoltre alcuni esempi di oneri accessori detraibili, come le somme corrisposte per la variazione del cambio di valuta legate ai mutui, le commissioni agli istituti di credito per l’intermediazione, gli oneri fiscali e le spese notarili.
Tuttavia, ci sono alcune spese che non sono detraibili, come le spese di assicurazione dell’immobile, le imposte di registro e le spese per l’incasso delle rate di mutuo. Nel caso in cui il mutuo sia cointestato, è importante sapere che le parti possono usufruire dell’agevolazione in base alla propria quota di interessi.
È fondamentale ricordare che per poter richiedere le detrazioni fiscali, l’immobile deve essere utilizzato come abitazione principale. Nel caso in cui il contribuente cambi casa, non avrà più diritto all’agevolazione a partire dall’anno fiscale successivo. Inoltre, il contribuente perde anche il diritto alla detrazione se non riesce a trasferirvi la residenza entro 12 mesi, anche se il ritardo è imputabile al comune.
Tuttavia, ci sono alcune situazioni in cui l’agevolazione non viene persa anche se si cambia residenza, come nel caso di un trasferimento della dimora per motivi lavorativi o ricovero in istituti sanitari.
Detrazione mutuo nel 730: molti sbagliano e perdono il rimborso, l’errore da evitare
Il testo parla dell’errore che molti commettono nella compilazione del modello 730 per le detrazioni fiscali sul mutuo. Molte persone pensano che le detrazioni valgano solo per la prima casa, ma non è così. La sezione per la prima casa nel modello 730 è indicata con il rigo E7, mentre in altri casi di mutuo si indica in modo diverso. L’errore da evitare assolutamente è non indicare correttamente la categoria di mutuo nel modello 730, altrimenti si rischia di perdere il rimborso sul mutuo. La nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate spiega come compilare correttamente il modello 730 e quali documenti conservare. Si ha diritto alla detrazione del 19% sugli interessi passivi e oneri accessori del mutuo per diversi casi, come i mutui prima casa, i mutui ipotecari stipulati prima del 1993, i mutui contratti nel 1997 con interventi di manutenzione e restauro, i mutui ipotecari a partire dal 1998 e i prestiti e mutui agrari. La detrazione del 19% si applica fino a 4000 euro, indipendentemente dalla scadenza. Alcuni esempi di oneri accessori detraibili sono le somme corrisposte per variazione del cambio di valuta, le commissioni agli istituti di credito, gli oneri fiscali e le spese notarili. Le spese di assicurazione dell’immobile, le imposte di registro e le spese per l’incasso delle rate di mutuo non sono detraibili. Nel caso di mutuo cointestato, le parti possono beneficiare dell’agevolazione in base alla propria quota di interessi. È importante notare che le detrazioni fiscali sono valide solo per chi utilizza l’immobile come abitazione principale e che si perde il diritto alle detrazioni se si cambia casa o se non si riesce a trasferire la residenza entro 12 mesi dall’acquisto dell’immobile, anche se il ritardo è imputabile al comune. Tuttavia, ci sono casi in cui l’agevolazione non si perde pur cambiando la residenza, come il trasferimento per motivi lavorativi o il ricovero in istituti sanitari.